Art. 10.
(Qualifica di investigatore privato).

      1. Le guardie giurate, munite di diploma di istruzione secondaria superiore, possono frequentare i corsi allo scopo predisposti dalle questure per il conseguimento della qualifica di investigatore privato.
      2. Il conseguimento della qualifica di cui al comma 1 abilita anche all'esercizio in proprio dell'attività di investigazione per conto di privati e di enti.
      3. La licenza e il porto d'armi dell'investigatore privato sono soggetti al rinnovo quinquennale.